Arbitrato
Arbitrato
Meccanismi previsti per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo tra EquyCrowd e l'utente, o che siano comunque connesse ad esso, le Parti si danno atto e accettano reciprocamente di adeguarsi alla seguente procedura:
- Le Parti tenteranno in primo luogo una soluzione bonaria tra loro.
In tal senso la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra Parte un invito ad incontrarsi entro e non oltre un termine di 15 giorni, all'uopo proponendo non meno di tre date alternative in giorni e orari lavorativi, per cercare di risolvere bonariamente tra di loro, senza l'intervento di terze parti, l'insorgenda controversia. (“Invito Bonario” e “Procedimento Bonario”). L'Invito Bonario conterrà una descrizione delle ragioni a base della doglianza.
La Parte ricevente l'Invito Bonario dovrà rispondere entro e non oltre i successivi 15 giorni, comunicando la data dell'incontro tra quelle proposte dalla Parte interessata e le argomentazioni a base delle proprie ragioni. All'incontro le Parti redigeranno apposito verbale in cui daranno atto del raggiunto accordo bonario o, viceversa, del mancato raggiungimento di un accordo bonario (“Accordo Bonario”);
- In caso di mancato raggiungimento dell'Accordo Bonario durante il Procedimento Bonario, la Parte interessata potrà esperire un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013 (“Procedimento di Mediazione”). Il Procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e dovrà essere iniziato presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l'eventuale controversia giudiziale.
- Qualora il Procedimento di Mediazione si concluda senza un accordo o comunque ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013, la Parte interessata potrà procedere con l'instaurazione della controversia giudiziale (“Procedimento Giudiziale”). Per il Procedimento Giudiziale, relativo ad ogni controversia riguardante l'instaurazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'accordo tra le Parti, ad eccezione dei casi in cui l'utente del Portale possa essere definito quale consumatore ai sensi del D.Lgs n. 206 del 2005, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie
EquyCrowd aderisce all’Arbitro Per le Controversie Finanziarie.
https://www.acf.consob.it/web/guest/home.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.
È uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione su una controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.
L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio.
Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
Il diritto dell’investitore di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.